Onorevoli Colleghi! - Il personale della ex Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, poi Ente poste italiane e, in ultimo, Poste italiane Spa, cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1994 e il 28 febbraio 1998 è stato indebitamente escluso da una serie di benefìci, ai fini del calcolo pensionistico e della buonuscita, contrariamente a quanto stabilito per le categorie dei ferrovieri, del personale della scuola e dei ministeriali.
      Non riconoscere, ai fini del calcolo pensionistico e della buonuscita, importi di miglioramenti contrattuali, disconoscere il tabellare annuo ripartito in mensilità, eliminare integralmente i contenuti normativi e retributivi di una contrattazione triennale, il tutto mediante circolari ministeriali, capovolge totalmente i princìpi giurisprudenziali e la normativa vigente in materia.
      Il contratto collettivo nazionale di lavoro, nella parte economica fissa e variabile per il biennio 1996-1997, all'articolo 3 stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 1996, in sostituzione del compenso incentivante di cui all'articolo 61, soppresso a decorrere dal 1o dicembre 1995, viene istituita una nuova voce retributiva denominata «quattordicesima mensilità».
      Essa è calcolata nella retribuzione fissa e il suo importo è pari alla retribuzione mensile in godimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'erogazione.
      Detta voce stipendiale, in maniera più particolareggiata e dettagliata, è prevista

 

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anche nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 1o gennaio 2001 e precisamente agli articoli 55 e 59.
      Per tale mensilità, in analogia alla tredicesima mensilità, sono state sempre effettuate le debite ritenute previdenziali sia per il fondo di quiescenza sia per il fondo di buonuscita.
      A causa della legislazione vigente in materia, tale mensilità non può essere inclusa nella base di calcolo della indennità di buonuscita sino al 28 febbraio 1998, data in cui le Poste italiane sono state trasformate da ente pubblico economico in società per azioni, mentre detta voce viene regolarmente inserita nella base di calcolo a tutti gli effetti nel trattamento di fine rapporto a decorrere dal 1o marzo 1998.
      Quanto esposto è in netto contrasto con la volontà legislativa volta a eliminare differenze di trattamento tra settore pubblico e privato, per cui il personale collocato in quiescenza dal 1o gennaio 1996 ad oggi si vede privato di un diritto proprio, ossia di una intera mensilità.
      In mancanza di una espressa previsione di legge non è possibile per l'ente previdenziale comprendere la quattordicesima mensilità ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, ma solo riconoscerla, come è avvenuto nel luglio 2001, solo nella quota «B» della pensione, sia pure a carattere provvisorio, considerandola alla stessa stregua di una voce retributiva come competenze accessorie, non essendo consentita nel caso di specie un'estensione analogica delle norme che regolano la liquidazione dei trattamenti.
      Le finalità della proposta di legge sono pertanto quelle di riconoscere il diritto agli aumenti e ai miglioramenti concessi, in vigenza dei contratti triennali, a tutti coloro i quali hanno cessato il servizio nel periodo compreso fra il 1o gennaio 1994 e il 28 febbraio 1998; di eliminare interpretazioni difformi dallo spirito delle disposizioni emanate allo scopo di evitare un contenzioso sempre più vasto che comporta costi di notevole rilevanza; di porre termine a comportamenti discriminatori nei confronti dei pensionati delle Poste italiane Spa che sono in attesa di vedere riconosciuto il loro diritto come è già avvenuto per tutti gli altri pubblici dipendenti.
 

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